Decreto Comunità energetiche, la bozza vola in Commissione europea per essere approvata

Lo scorso 23 febbraio il MASE ha avviato l’iter con l’Unione Europea sulla proposta di decreto che incentiva la diffusione delle Comunità energetiche nel nostro Paese.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha inviato a Bruxelles la bozza di decreto sulle Comunità energetiche diramando nella giornata del 28/2 una seconda versione aggiornata, che potrebbe essere quella definitiva.Scopriamone insieme il dettaglio.

Cosa prevede?

Il decreto promosso per sostenere lo sviluppo delle Comunità di energia rinnovabile e delle configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo sull’intero territorio nazionale ha lo scopo di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati al 2030 e disciplina le caratteristiche, i requisiti di ammissibilità e le misure di incentivazione previste a sostegno di questi innovativi modelli energetici.

In base a quanto previsto dal decreto, chi sceglierà di associarsi ad una Comunità energetica (gruppi di cittadini, condomini, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, enti del terzo settore ed enti religiosi) dovrà innanzitutto individuare la zona in cui realizzare l’impianto di produzione di energia rinnovabile e poi identificare altri soggetti connessi alla stessa cabina primaria (la cui mappatura è stata completata e pubblicata la scorsa settimana da e-distribuzione).

I soggetti partecipanti alla Comunità energetica dovranno infine siglare un atto costitutivo del sodalizio, in cui sia chiara l’attenzione ai benefici ambientali, economici e sociali per i membri.

Caratteristiche e requisiti di ammissibilità

Il decreto si riferisce alle CACER, ovvero le “Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile”, che possono comprendere:

  • Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo
  • Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente
  • Comunità energetiche rinnovabili

A prescindere dal tipo di configurazione, una CACER deve possedere i seguenti requisiti:

  • la potenza nominale massima del singolo impianto non deve superare 1 MW;
  • i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto (e quindi anche gli impianti dovranno entrare in esercizio dopo tale data);
  • le configurazioni sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 199/2021 (Autoconsumatori di energia rinnovabile e Comunità energetiche rinnovabili) e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
  • gli impianti di produzione ed i punti di prelievo delle utenze inserite in questi modelli sono connessi alla rete attraverso la stessa cabina primaria (fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 3, lettera e) dello decreto legislativo);
  • gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), “Non causare danni significativi”, riconosciuto a livello internazionale e nazionale come un principio fondamentale di governance ambientale che mira a prevenire o mitigare gli impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana derivanti da attività umane;
  • possono essere inclusi nell’ambito di applicazione del decreto anche i potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando l’applicazione degli incentivi alla sola nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

Sarà il GSE, soggetto gestore di questa misura, ad accertare in maniera preliminare l’ammissibilità dei soggetti in modo da assicurare la possibilità concreta di accedere ai benefici previsti. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad installare e connettere l’impianto alla rete, si potrà renderlo operativo e chiedere l’incentivo al GSE.

Le due misure previste dalla bozza del Decreto Comunità energetiche

La proposta è incentrata su due misure:

  • un incentivo in tariffa secondo il quale sarà la quota di energia condivisa nell’ambito delle CACER ad avere diritto ad una tariffa incentivante. Questa tariffa sarà erogata dal GSE in forma di tariffa premio e la potenza finanziabile è pari a 5 GW complessivi, con un limite temporale fissato a fine 2027.
  • un contributo a fondo perduto che riguarderà invece solo le CACER realizzate nei comuni con meno di 5.000 abitanti, la misura che permette l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% dell’investimento, che saranno finanziati con 2,2 miliardi di euro del PNRR con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh ogni anno.
    Chi otterrà il contributo a fondo perduto potrà chiedere di cumularlo con l’incentivo in tariffa e come visto, l’intervento potrà riguardare sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti.

Con questa misura il Governo si aspetta la realizzazione di più di 15.000 CER.

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